
REGOLAMENTO ETICO E DI COMPORTAMENTO
DELL’INVESTIGATORE ADOTTATO DA EURO AGENCY
1 LE REGOLE GENERALI
Art.1 Informazioni al cliente "Costituisce dovere professionale dell’investigatore, informare preventivamente il cliente che la sua attività è sottoposta alla vigilanza del Questore e viene svolta nell’ambito delle norme regolatrici del settore".
Art.2 Valori e principi fondamentali "Nella vita sociale l’investigatore si comporta con dignità, correttezza, sensibilità all’interesse pubblico e rispettoso delle leggi dello Stato Italiano. Nello svolgimento delle sue funzioni ed in ogni comportamento professionale l’investigatore si ispira a valori di disinteresse personale e di imparzialità".
Art.3 Decoro e condotta dell’investigatore "Costituisce dovere professionale dell’investigatore essere puntuale, essere decoroso nel vestire e nel portamento, osservare una condotta rispettosa nei confronti di qualsiasi autorità, dei colleghi, delle parti e dei testimoni".
Art.4 Rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia. "Nei rapporti con i cittadini e con gli utenti della giustizia l’investigatore tiene un comportamento disponibile e rispettoso della personalità e della dignità altrui e respinge ogni pressione segnalazione o sollecitazione comunque diretta ad influire indebitamente sul proprio operato".
Art.5 Doveri di operosità e di aggiornamento professionale."L’investigatore svolge le sue funzioni con diligenza ed operosità. Conserva ed accresce il proprio patrimonio professionale impegnandosi nell’aggiornamento ed approfondimento delle sue conoscenze nel settore in cui svolge la propria attività".
Art.6 Contro esame."Costituisce dovere professionale dell’investigatore nei confronti del suo cliente contro esaminare una parte, un testimone, un consulente, un perito - se ciò sia stimato opportuno anche se l’investigatore si sia convinto della veridicità dell’ esaminato. In tal caso , tuttavia, costituisce condotta professionalmente corretta procedere alla contro intervista particolarmente al fine di stabilire le capacità dell’ intervistato di percepire, ricordare, riferire i fatti, non al fine di screditarne altrimenti la credibilità".
Art.7 Segretezza."Costituisce dovere dell’investigatore informare il cliente della segretezza delle comunicazioni tra investigatore e cliente, e illustrare allo stesso l’opportunità e convenienza che lo stesso lo porti a conoscenza, sinceramente e con completezza , circa i fatti e le circostanze relative all’incarico al fine che all’investigatore sia consentito di impartire il più appropriato consiglio e sviluppare la più appropriata linea investigativa".
Art.8 Informazioni d’ufficio. Divieto di utilizzazione a fini non istituzionali."L’investigatore non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni d’ufficio".
Art.9 Raccolta elementi utili."Costituisce dovere professionale dell’investigatore, compatibilmente con le disponibilità economiche fornitegli, provvedere direttamente o a mezzo di persone incaricate alla più appropriata indagine al fine di raccogliere ed assicurare ogni utile e elemento".
Art.10 Rapporti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione."Nei contatti con la stampa e gli altri mezzi di comunicazione l’investigatore non sollecita pubblicità di notizie attinenti alla propria attività d’ufficio. Quando non è tenuto al segreto o alla riservatezza su informazioni per ragioni del suo ufficio e ritiene di dover fornire notizie sull’attività investigativa, al fine di garantire la corretta informazione dei cittadini e l’esercizio del diritto di cronaca, ovvero di tutelare l’onore e la reputazione dei cittadini, evita l’utilizzazione di notizie riservate. Ferma il principio di piena libertà di manifestazione del pensiero, l’investigatore si ispira a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni ed interviste ai giornali e agli altri mezzi di comunicazione di massa".
Art.11 Adesioni ad associazioni."L’investigatore non aderisce ad associazioni che richiedono agli aderenti la prestazione di promesse di fedeltà o che non assicurano la piena trasparenza sulla partecipazione degli associati".
Art.12 Mancato dovere - Sanzioni. "La mancanza dei doveri elencati nel presente Codice Deontologico e comunque l’attuazione di una condotta non corretta, comportano la responsabilità dell’investigatore nei confronti del cliente; e le sanzioni disciplinari ed amministrative previste dalla legge e dagli ordinamenti professionali".
2 GLI ADEMPIMENTI OBBLIGATORI
Art.13 Obbligo dell’investigatore verso l’autorità di P.S. e di Polizia Giudiziaria."Costituisce un dovere per l’investigatore prestare la sua opera a richiesta dell’autorità di P.S.. L’investigatore è obbligato altresì ad aderire a tutte le richieste ad egli rivolte dagli Ufficiali o Agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria e solo in tali casi può essere adibito ad incombenze diverse per le quali ha ottenuto le autorizzazioni di polizia".
Art.14 Attività previste dai Titoli di Polizia "Costituisce dovere professionale dell’investigatore esplicare le attività per le quali ha ottenuto i Titoli di Polizia, che rinnova annualmente seguendo le direttive impartite dalla Prefettura, attenendosi alle leggi emanate in materia".
Art.15 Non trasferibilità nella dirigenza dell’ufficio."Costituisce dovere per l’investigatore titolare dei Titoli di Polizia dirigere personalmente l’ufficio non potendo delegare alcuno a tale compito".
Art.16 Annotazioni sul registro delle operazioni giornaliere."Costituisce dovere per l’investigatore annotare sul registro delle operazioni giornaliere, vidimato dall’autorità competente, cognome, nome, data e luogo di nascita, professione delle persone con le quali gli affari, o le operazioni sono compiuti; la data e la specie dell’affare o dell’operazione; l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione; gli estremi del documento di identità o di altro documento munito di fotografia rilasciato da un’amministrazione dello Stato".
Art.17 Tenuta del registro delle operazioni giornaliere."Costituisce dovere per l’investigatore conservare il registro delle operazioni giornaliere per cinque anni ed esibirlo ad ogni richiesta degli ufficiali e agenti di P.S.".
Art.18 Tabella delle attività e tariffe delle mercedi."Costituisce dovere per l’investigatore presentare alla Prefettura la Tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi, che deve essere vidimata dal Prefetto".
Art.19 Esposizione delle tabelle e delle tariffe."Costituisce dovere per l’investigatore esporre permanentemente nei locali dell’ufficio in modo ben visibile al pubblico la Tabella delle operazioni, ed è fatto divieto di compiere operazioni diverse da quelle indicate nella Tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa".
Art.20 Notifica collaboratori."Costituisce dovere per l’investigatore notificare al Prefetto i collaboratori dell’Agenzia Investigativa addetti alle sole informazioni.Per l’attività investigativa o di ricerche il dipendente dell’Agenzia Investigativa oltre ad essere notificato alll’Autorità, deve essere dallo stesso Prefetto autorizzato".
Art.21 Potere disciplinare del Questore."Costituisce dovere per l’investigatore sottoporsi al potere disciplinare e di controllo del Questore".
3 L’INDIPENDENZA, L’IMPARZIALITA’ E LA CORRETTEZZA
Art.22 L’indipendenza dell’investigatore."L’investigatore garantisce e difende l’indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene un’immagine di imparzialità e di indipendenza. Evita qualsiasi coinvolgimento in centri di potere partitici o affaristici che possano condizionare l’esercizio delle sue funzioni o comunque appannarne l’immagine. Non accetta incarichi né espleta attività che ostacolino il pieno e corretto svolgimento della propria funzione o che per la natura, la fonte e le modalità del conferimento, possano comunque condizionare l’indipendenza".
Art.23 Incompatibilità con l’incarico."Costituisce dovere dell’investigatore non assumere nello stesso incarico o in incarichi connessi mandato ove l’espletamento professionale verso uno o alcuni di essi possa essere incompatibile con la prestazione professionale a favore di altro o altri. Ciò anche se la prestazione sia richiesta congiuntamente dai vari soggetti in potenziale conflitto di interessi. L’investigatore avrà il dovere di far constatare, non appena ne acquisti consapevolezza, la sussistenza del conflitto di interessi chiedendo che si proceda alla sua sostituzione".
Art.24 Contrasto e rinuncia all’incarico."Ove sorga contrasto fra l’investigatore ed il cliente quanto all’intenzione di quest’ultimo di disporre di atti o documenti o testimonianze falsi, costituisce diritto dell’investigatore rinunciare all’incarico conferitogli".
Art.25 Mandato professionale."Costituisce un dovere professionale per l’investigatore ottenere un mandato professionale firmato dal cliente, da dove si evince chiaramente l’oggetto dell’incarico, i dati anagrafici del cliente, il rispetto della normativa vigente e l’espletamento di tutte le formalità di cui agli articoli precedenti".
Art.26 L’imparzialità dell’investigatore."L’investigatore rispetta la dignità di ogni persona, senza discriminazioni e pregiudizi di sesso, di cultura, di ideologia, di razza, di religione. Nell’esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell’imparzialità impegnandosi a superare i pregiudizi culturali che possono incidere sulla comprensione e valutazione dei fatti e dell’interpretazione ed applicazione delle norme. Assicura che nell’esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita. A tal fine valuta con il massimo rigore la ricorrenza di situazioni di possibile astensione per gravi ragioni di opportunità".
Art.27 Doveri dell’investigatore verso la professione e verso il pubblico."Costituisce un dovere che l’investigatore ha verso la professione e verso il pubblico, l’intraprendere l’assistenza di un cittadino, qualunque siano i sentimenti espressi dall’opinione pubblica per i reati commessi o nei confronti della persona che è sospettata di averlo commesso".
Art.28 Rinuncia all’incarico a seguito di influenza sull’attività dell’investigatore. "Costituisce dovere dell’investigatore assistere legittimamente il cliente senza che la considerazione per vantaggi o pregiudizi professionali possano influenzare i consigli o l’attività investigativa. Ove l’investigatore sia consapevole di non essere o di non essere più in grado di sottrarsi a tale influenza costituisce suo dovere professionale rinunciare all’incarico ricevuto".
Art.29 Obblighi di correttezza dell’investigatore."L’investigatore non si serve del suo ruolo per ottenere benefici o privilegi all’interno dell’ufficio. L’investigatore che aspiri ad assegnazioni di incarichi di ogni natura non si adopera al fine di influire impropriamente sulla relativa decisione né accetta che altri lo facciano in suo favore. Si comporta sempre con educazione e correttezza; mantiene rapporti formali rispettosi delle diversità del ruolo da ciascuno svolto; rispetta e riconosce il ruolo del personale amministrativo e di tutti i collaboratori".
Art.30 Informazioni al cliente circa il conflitto di interesse."Costituisce dovere dell’investigatore non appena rilevatane la ricorrenza, informare il cliente di qualsiasi proprio interesse professionale o privato, connesso o non connesso con l’incarico ricevuto che potrebbe essere conflittuale con quello del cliente e che, se noto allo stesso, potrebbe indurlo a scegliere altro investigatore".
Art.31 Segreto professionale."Costituisce dovere dell’investigatore osservare scrupolosamente il segreto professionale. Tuttavia l’investigatore ha il dovere di informare l’autorità giudiziaria dell’intendimento concretamente espresso dal cliente di commettere un reato che possa mettere in pericolo la sicurezza dello Stato o la vita o l’incolumità delle persone o influenzare il corso della giustizia. Di ciò deve essere reso edotto il cliente".
Art.32 Consigliare il cliente a rescindere il mandato."Costituisce dovere professionale per l’investigatore, quando si sia convinto del risultato negativo dell’indagine da qualsiasi ragione esso possa dipendere, di consigliare il cliente di perseguire la soluzione della rescissione del mandato".
Art.33 Testimonianza dell’investigatore,"Costituisce condotta professionalmente conveniente da parte dell’investigatore, ascoltando potenziali testimoni, sentirli in presenza di una terza persona. Ove ciò non avvenga, e in qualsiasi sede un soggetto deponga difformemente da quanto riferito all’investigatore, nel corso dell’indagine, costituisce condotta professionalmente corretta da parte dell’investigatore offrirsi, se necessario, quale testimone quanto alla falsità di quel soggetto".
Art.34 Sconsigliare il cliente di rendere testimonianza falsa."Costituisce dovere professionale dell’investigatore sconsigliare il cliente di sottoporsi ad esame ove il cliente abbia manifestato l’intendimento di rendere una deposizione falsa.
4 LA CONDOTTA NELL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
Art.35 La condotta nelle investigazioni."Nell’esercizio delle sue funzioni l’investigatore, consapevole del servizio da rendere osserva gli orari d’ufficio per l’espletamento dell’attività, evitando inutili disagi ai cittadini e ai difensori, fornendo loro ogni chiarimento eventualmente necessario. Svolge il proprio ruolo con pieno rispetto di quello altrui ed agisce riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti, assicurando loro di esplicarle al meglio. Cura di raggiungere nell’osservanza delle leggi, esiti di giustizia per tutte le parti, agisce con il massimo scrupolo, soprattutto allorquando sia in questione la libertà e la reputazione delle persone".
Art.36 La condotta dell’investigatore."L’investigatore garantisce alle parti la possibilità di svolgere pienamente il proprio ruolo, anche prendendo in considerazione le loro esigenze pratiche. Si comporta sempre con riserbo e garantisce la segretezza sulle attività svolte. Nell’esercizio delle sue funzioni ascolta le altrui opinioni , in modo da sottoporre a continua verifica le proprie convinzioni e da trarre dalla dialettica occasione di arricchimento professionale e personale .Nel redigere verbali e fornire testimonianze espone fedelmente i fatti ed esamina attentamente e gli argomenti prospettati dalle parti. Non sollecita né riceve notizie informali in occasioni di investigazioni penali da lui trattate. Evita di pronunciarsi su fatti o persone estranee ai fatti, di emettere giudizi e valutazioni sulla capacità professionale di altri investigatori o dei difensori, ovvero quando non siano indispensabili ai fini della prova sui soggetti coinvolti nell’indagine. Indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova e non tace al giudice l’esistenza di fatti a sfavore dell’ indagato o dell’imputato. Evita di esprimere valutazione sulle persone, delle parti e dei testi che non siano conferenti rispetto alla decisione del Giudice e si astiene da critiche o apprezzamenti sulla professionalità del Giudice. Non chiede al Giudice anticipazioni sulle sue decisioni né gli comunica in via informale conoscenze sui fatti relativi al processo in corso".
Art.37 Completa assistenza e dedizione."Costituisce dovere professionale dell’investigatore assistere i clienti con coraggio, dedizione e competenza, al meglio delle proprie capacità, nel rispetto delle leggi e delle norme di condotta che regolano la professione. L’investigatore non ha il dovere di adeguarsi a direttive della parte da lui assistita che siano in contrasto con i codici, le leggi, le norme di condotta che regolano la professione".
Art.38 Informazioni al cliente relative allo sviluppo delle indagini."Costituisce dovere professionale dell’investigatore informare il cliente su ogni prevedibile sviluppo dell’indagine che lo concerne, senza minimizzare o esaltarne la complessità, i rischi o le conseguenze al fine di influenzare le scelte del cliente quanto all’iter da seguire".
Art.39 Trasparenza nei colloqui."Costituisce dovere dell’investigatore, nel corso dei colloqui con il cliente, interrogarlo approfonditamente e costituisce condotta professionale non corretta da parte dell’investigatore l’istruire preventivamente il cliente a riferirgli i fatti alteratamente o comunque indurlo a farlo".
Art.40 Assistenza del cliente in atti illeciti."Costituisce condotta professionale scorretta da parte dell’investigatore consigliare il cliente o assisterlo nell’attuazione di condotte illecite".
Art.41 Utilizzazione di mezzi legali."Costituisce condotta professionale scorretta da parte dell’investigatore il ricorrere, anche indirettamente attraverso interposti, a mezzi illegali per raccogliere elementi di prova o l’indurre altri a ricorrervi".
Art.42 Rimborsi ai testimoni."Costituisce condotta professionalmente scorretta da parte dell’investigatore compensare in qualsiasi modo o promettere o far promettere compensi di qualsiasi natura a testimoni per il fatto di prestarsi a rendere testimonianza, salvo che si tratti di assicurare il rimborso di qualsiasi ragionevole spesa sostenuta o da sostenersi per essere disponibili a tal fine".
Art.43 Prove documentali."Costituisce condotta professionale scorretta da parte dell’investigatore consapevolmente produrre o chiedere l’ammissione di prove documentali, orali o di altra natura false o alterate".
Art.44 Condotta nell’assumere sommarie informazioni testimoniali."Costituisce dovere professionale dell’investigatore condurre l’esame, il contro esame o il riesame delle parti, dei testimoni, dei consulenti, dei periti rispettandone la persona, evitando atteggiamenti prevaricatori, umilianti o intimidatori, astenendosi da domande che ne invadano l’intimità a meno che ciò sia essenziale per la produzione della prova o per il vaglio dell’attendibilità dell’ esaminato. Non costituisce tuttavia condotta professionalmente scorretta l’incalzare anche vivacemente un esaminato quando le circostanze note all’investigatore lo inducano ragionevolmente a ritenere che esso sia mendace e che la tecnica di esame consenta di evidenziarlo".